Superbonus 110%

Luglio 2021

NON prendiamo in esame nessun altro lavoro relativo al Superbonus, eccetto quelli già avviati, causa le ristrette scadenze dello stesso (casa singola, Giugno 2022) salvo ulteriori proroghe (sostanziali).

12/08/2020

Con la pubblicazione della Circolare 24 in data 8 agosto e il modello per la cessione del credito il superbonus del 100% è pronto per partire. 

La Circolare chiarisce che possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione.  Rientrano nel Superbonus le unità abitative rientranti nella sfera privata degli imprenditori e lavoratori autonomi. 

Sono agevolabili i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). 

Viene approvato, inoltre, col provvedimento sempre in data 8 agosto 2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. 

Ma ecco in sintesi i principali chiarimenti della circolari annunciati dalla stessa Agenzia in un comunicato stampa:

L’Agenzia chiarisce che al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato

La detrazione spetta anche al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. 

Per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni la detrazione spetta solo per i lavori su immobili della sfera privata, non strumentali, mentre per quelli condominiali, la detrazione spetta sempre.

La detrazione del 110% spetta anche per alcune spese accessorie del Superbonus, come ad esempio, i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). 

Per fruire dello sconto o della cessione del credito, occorre inviare  telematicamente apposita comunicazione comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento in data 8 agosto.

La comunicazione telematica puo’ essere inviata direttamente dal beneficiario, dagli intermediari abilitati e per quanto riguarda i lavori condominiali dall’amministratore di condominio.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. 

Il provvedimento detta le regole anche per cessionari e fornitori  per l’utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. 

Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari. 

Esempi pratici

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.
Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • Sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro.
  • Ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive  (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.
Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.

Nella situazione prospettata:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50%
    delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

 

 

Superbonus 110%

 

I BENEFICIARI
Il Superbonus spetta a:
1. Condomìni
2. Persone fisiche , al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
3. Istituti autonomi case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa , per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
5. Terzo settore : associazioni no profit / Onlus
6. Associazioni e società sportive dilettantistiche

CESSIONE DEL CREDITO

Per sostenere le spese, il contribuente ha 3 scelte:

1. Se ha capienza Irpef, può sostenere le spese e recuperarle in 5 anni,
con un profitto del 10% rispetto a quanto anticipato. In particolare,
potranno detrarre dai redditi ogni anno una percentuale del 22% della
spesa sostenuta

2. Può cederle all’impresa esecutrice , ottenendo un contributo
consistente in uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo (sarà poi
l’impresa a utilizzare tale credito di imposta e potrà ulteriormente
cederlo)

3. Può cedere il credito a banche / istituti di credito , che lo sconterà al
contribuente stesso.

VISTO DI CONFORMITA’

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente richiede:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato:

– Dagli iscritti negli albi dei commercialisti , dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

– Dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria,

– Dai responsabili dell’assistenza fiscale

Scarica le slide riepilogative sul Superbonus 110% (fonte Acca, clicca sull’immagine)

Invia
Chiama ora